Descrizione
Requisiti
Aver compiuto il diciottesimo anno d'età, essere munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di aver provveduto al pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.
Costi
Il rilascio da parte del Comune è gratuito.
Normativa
L.R. n. 23 del 29/07/1998;
L.R. n. 92 del 22/04/1978
Documenti da presentare
Per il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio della caccia è necessario presentare:
- dichiarazione in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza del porto di fucile per uso caccia, allegando la fotocopia del porto d'armi e della foglina;
- fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
- originale della ricevuta di versamento di 25 euro alla tesoreria regionale con causale 'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio' indicando la stagione di riferimento;
- ultimo libretto venatorio.
Il cacciatore è tenuto annualmente, ferma restando la validità dell'autorizzazione, a:
- ritirare presso il comune di residenza il foglio che dura una sola stagione dove gli uffici provvederanno a consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta, debitamente compilato, timbrato e firmato;
- consegnare al comune di residenza entro il 1 marzo di ogni anno, l'originale del foglio venatorio compilato in tutte le sue parti.
Incaricato
Ufficio Tecnico
Tempi complessivi
-
Note
Inn caso di mancato o ritardo nella consegna, o in caso di incompleta trascrizione dei dati nelle schede, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.74, comma 5, della L.R. 23/98.
Se il cacciatore non è andato a caccia ma ha ugualmente ritirato il foglio è obbligato a consegnarlo entro il 1 marzo di ogni anno.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio il cacciatore può ottenere il duplicato rivolgendosi al comune di residenza, dopo aver presentato relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio venatorio è personale e non cedibile.
 
 