Autorizzazione regionale per la caccia

Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio comune di residenza l'autorizzazione regionale all'esercizio della caccia (tesserino Venatorio).
Il tesserino ha la durata di 6 anni dalla data di emissione è valido su tutto il territorio regionale ed è necessario allegare un foglio venatorio da richiedere annualmente.
Data:

08/08/2023

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Caccia
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Descrizione

Requisiti

Aver compiuto il diciottesimo anno d'età, essere munito della licenza di porto di fucile per uso caccia e di aver provveduto al pagamento dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge.

Costi

Il rilascio da parte del Comune è gratuito.

Normativa

L.R. n. 23 del 29/07/1998;

L.R. n. 92 del 22/04/1978

Documenti da presentare

Per il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio della caccia è necessario presentare:

  1. dichiarazione in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza del porto di fucile per uso caccia, allegando la fotocopia del porto d'armi e della foglina;
  2. fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità;
  3. originale della ricevuta di versamento di 25 euro alla tesoreria regionale con causale 'autorizzazione annuale all'esercizio venatorio' indicando la stagione di riferimento;
  4. ultimo libretto venatorio.

Il cacciatore è tenuto annualmente, ferma restando la validità dell'autorizzazione, a:

  • ritirare presso il comune di residenza il foglio che dura una sola stagione dove gli uffici provvederanno a consegnarlo al cacciatore che ne fa richiesta, debitamente compilato, timbrato e firmato;
  • consegnare al comune di residenza entro il 1 marzo di ogni anno, l'originale del foglio venatorio compilato in tutte le sue parti.

Incaricato

Ufficio Tecnico

Tempi complessivi

-

Note

Inn caso di mancato o ritardo nella consegna, o in caso di incompleta trascrizione dei dati nelle schede, saranno applicate le sanzioni previste dall'art.74, comma 5, della L.R. 23/98.

Se il cacciatore non è andato a caccia ma ha ugualmente ritirato il foglio è obbligato a consegnarlo entro il 1 marzo di ogni anno.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio il cacciatore può ottenere il duplicato rivolgendosi al comune di residenza, dopo aver presentato relativa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio venatorio è personale e non cedibile.

A cura di

Ufficio Tecnico

Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Manutenzioni, Pianificazione Territoriale, SUAPE.

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 07/09/2023 16:46

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