Descrizione
L’accordo non dovrà essere formalizzato in alcun modo ulteriore rispetto alla dichiarazione resa nell’atto di nascita e nel caso in cui la nascita venisse dichiarata da un solo genitore (ad esempio quando il figlio nasce da genitori coniugati), sarà quest’ultimo ad assumersi la responsabilità di agire in accordo con l’altro genitore.
In caso di mancato accordo, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale di Oristano.
Qualche esempio pratico
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI possono scegliere di attribuire uno dei seguenti cognomi:
- ROSSI VERDI (cognome paterno + cognome materno)
- VERDI ROSSI (cognome materno + cognome paterno)
- ROSSI (solo cognome paterno)
- VERDI (solo cognome materno)
Nel caso in cui il genitore avesse già un cognome composto da più elementi, alla luce della normativa vigente, si dovrà trasmettere l’intero cognome e non una sola parte di esso.
I genitori padre: ROSSI – madre: VERDI BIANCHI possono, quindi, attribuire uno dei seguenti cognomi:
- ROSSI VERDI BIANCHI (cognome paterno + doppio cognome materno)
- VERDI BIANCHI ROSSI (doppio cognome materno + cognome paterno)
- ROSSI (solo cognome paterno)
- VERDI BIANCHI (solo doppio cognome materno)
Al nuovo nato o alla nuova nata potrà anche essere attribuito un cognome diverso da quello già attribuito a fratelli e sorelle nati in precedenza.
Tutti coloro che, nati prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni, volessero modificare il proprio cognome (ad esempio aggiungendo quello materno) dovranno rivolgersi alla Prefettura del luogo di residenza.
 
 